Corte d’Appello di Torino, sentenza 27 novembre 2018

Sussiste discriminazione per il mancato riconoscimento dell’assegno di maternità alle lavoratrici madri cittadine di Paesi extra-UE legalmente soggiornanti in Italia a fini lavorativi poiché la clausola di parità di trattamento di cui all’art. 12 della Direttiva 2011/98/UE è direttamente applicabile nell’ordinamento nazionale e l’obbligo di applicazione diretta delle Direttive auto esecutive, indipendentemente dal recepimento da parte dello Stato nell’ordinamento interno, grava su tutti i soggetti competenti a dare esecuzione alle leggi, tanto se dotati di poteri di dichiarazione del diritto, come gli organi giurisdizionali, quanto se privi di tali poteri, come gli organi della pubblica Amministrazione.

art. 74 d.lgs. 151/2001 – assegno di maternità –  lavoratrici madri cittadine extra UE – discriminazione – sussiste – art. 12 direttiva 2011/98/UE – applicazione diretta – direttiva auto esecutiva – obbligo di esecuzione da parte di tutti i soggetti –  organi giurisdizionali – organi della Pubblica Amministrazione

Corte d’Appello di Torino, sentenza del 27 novembre 2018, pres. est. Pasquarelli, INPS (avv. Borla e Pasut) c. xxx (avv. Siniscalco)