Corte d’Appello di Trento, sentenza 23 giugno 2021

Costituiscono discriminazione le disposizioni ex art. 5 co.2bis ed ex art. 3 co.2bis L.P. 7.11.2005, n. 15 in quanto incompatibili con il principio della parità di trattamento tra soggiornanti di lungo periodo e cittadini nazionali ex art. 11 co.1, lett. f) e, rispettivamente, ex art. 11 co.1 lett.d) della direttiva 25/11/2003, n. 2003/109/CE, nella parte in cui subordinano l’ammissibilità della domanda volta all’assegnazione di un alloggio a canone sostenibile in locazione al possesso del requisito della residenza decennale nel territorio nazionale e, quindi, alla luce del principio del primato del diritto dell’Unione Europea sul diritto interno devono essere disapplicate sicché il Comune di Trento deve ammettere nella graduatoria per l’accesso agli alloggi pubblici a canone sostenibile in locazione per l’anno 2019 anche i richiedenti privi del requisito della residenza decennale sul territorio nazionale e pubblicare la decisione sulla home page del sito istituzionale.

ex art. 5 co.2bis ed ex art. 3 co.2bis L.P. Trento 7.11.2005, n. 15 – alloggio a canone sostenibile in locazione – 10 anni di residenza nel territorio nazionale  – contrasto con il diritto UE – disapplicazione –  obbligo riammissione in graduatoria – obbligo pubblicazione della decisione sulla home page del sito istituzionale – discriminazione – sussiste

Corte d’Appello di Trento, sentenza del 23 giugno 2021, rel. Terzi, Provincia Autonoma di Trento (avv. Pedrazzoli) c. xxx e ASGI (avv.ti Guarini e Guariso)