Corte d’appello di Firenze, sentenza 2 ottobre 2017

L’assegno di maternità di base di cui all’art. 74 D.lgs 151/2001 rientra tra le prestazioni di sicurezza sociale, così come definite dalla Corte giustizia, previste dal regolamento CE 883/04 a sua volta richiamato dall’art. 12, comma 1, lett. e), della direttiva 2011/98 che esprime il principio di parità di trattamento. Tale principio, è chiaro, preciso e incondizionato e deve essere applicato direttamente dalle pubbliche amministrazioni; pertanto le cittadine extra UE titolari di un permesso unico lavoro hanno diritto a tale beneficio e la sua violazione costituisce discriminazione.

Assegno di maternità di base – art. 74 D.lgs 151/2001– prestazione di sicurezza sociale– definizione Corte di giustizia –  regolamento CE 883/2004 – parità ex art. 12 comma 1, lett. e), direttiva 2011/98 – principio chiaro preciso e incondizionato – obbligo di applicazione diretta – mancata applicazione – – cittadine extra UE titolari di permesso unico lavoro –  discriminazione – sussistenza

Corte d’appello di Firenze, 2.10.2017, Pres. Nisticò, Rel. Santoni Rugiu, XXX (Avv.to Bidini) c. INPS (Avv.ti Fallaci e Maio) e Comune di Arezzo (Avv.to Pasquini)