Corte d’appello di Firenze, sentenza del 11 maggio 2017

Il cittadino extra UE che non è titolare di permesso di lungo periodo ha comunque  diritto di beneficiare del cd. assegno sociale di cui all’art. 3, comma 6, L. 335/95  poiché l’introduzione successiva del requisito di 10 anni di residenza per cittadini italiani e stranieri ad opera dell’art 20 comma 10 d.l. 112/2008  conv. L. 133/2008 ha implicitamente abrogato il requisito del permesso di lungo periodo previsto dall’art. 80 comma 19 della L. (finanziaria) n.388/2000

Assegno sociale– art. 3, comma 6, L. 335/95 –art. 20 comma 10 d.l. 112/2008  conv. L. 133/2008 –   requisito di 10 anni di residenza per cittadini italiani e stranieri – art. 80 comma 19 della L. (finanziaria) n. 388/2000 – titolarità di permesso di lungosoggiorno implicitamente abrogato –  cittadino extra UE non titolare di permesso di lungo soggiorno – diritto all’assegno – sussistenza

Corte d’appello di Firenze, pres. est. Bronzini, XXX (Caroti) c. INPS (avv.ti Calzone, Maio, Fallaci)