Corte d’Appello di Genova, sentenza 21 novembre 2017

L’assegno per i nuclei familiari con almeno tre figli minori di cui all’art. 65, L. 448/1998, rientra, secondo quanto stabilito dalla Corte di giustizia, fra le prestazioni di sicurezza sociale di cui all’art. 3, para. 1, lett. j) del regolamento 883/2004 e dunque la norma nazionale, laddove non attribuisce al cittadino di un paese terzo titolare di permesso unico lavoro il diritto a fruire della prestazione in condizioni di parità con i cittadini italiani, si trova in contrasto con il principio di parità di cui all’art. 12 direttiva 2011/98, che richiama detto regolamento. Tale principio, che è chiaro, preciso e incondizionato deve essere applicato direttamente dalle pubbliche amministrazioni e la sua violazione costituisce discriminazione di cui il giudice può ordinare la rimozione attribuendo la prestazione.

assegno per i nuclei familiari con almeno tre figli minori – art. 65, L. 448/1998 – prestazione di sicurezza sociale – art. 3, para. 1, lett. j), regolamento 883/2004 – contrasto norma nazionale con il principio di parità – art. 12 direttiva 2011/98 – esclusione titolare permesso unico lavoro – principio chiaro, preciso e incondizionato – diretta applicabilità – discriminazione – sussiste

Corte d’Appello di Genova, 21.11.2017, Pres. Vigotti, Rel. Ponassi, XXX (Avv.ti Guariso e Neri) c. INPS (Avv.to Capurso) e Comune di Genova (Avv.ti Allasia e Morielli)