Corte d’Appello di Milano, sentenza 16 novembre 2017

Il bonus bebè di cui all’art. 1, comma 125, L. 190/2014, in quanto prestazione, corrisposta in modo automatico e diretta a tutelare economicamente la maternità e la paternità in modo continuativo fino al compimento dei tre anni di età del bambino, rientra tra le prestazioni di sicurezza sociale di cui all’art. 3 del regolamento CE 883/2004 e pertanto il cittadino extra UE titolare di un permesso unico lavoro ha diritto a tale beneficio in applicazione del principio di parità di trattamento di cui all’art. 12 della direttiva 2011/98 che rinvia a detto regolamento. Tale principio, che è chiaro, preciso e incondizionato deve essere applicato direttamente dalle pubbliche amministrazioni e la sua violazione costituisce discriminazione.

bonus bebè – art. 1, comma 125, L. 190/2014 – prestazione automatica diretta a tutelare la maternità e la paternità  –  prestazione di sicurezza sociale – art. 3,  regolamento 883/2004 – cittadino extra UE titolare di permesso unico lavoro – parità di trattamento – art. 12 direttiva 2011/98 – principio chiaro, preciso e incondizionato – diretta applicabilità – discriminazione – sussiste

Corte d’Appello di Milano, 16.11.2017, Pres. Vitali, Rel. Macaluso, XXX (Avv. Guariso e Neri) c. INPS (Avv.to Omodei Zorini)