In materia di soggiorno per motivi di coesione familiare, ai fini del rilascio della carta di soggiorno ad un genitore, non appartenente all’Unione Europea, di minore, cittadino dell’U.E., e convivente con cittadina dell’U.E. residente in Italia, pur costituendo un presupposto la convivenza tra i predetti, la loro relazione stabile di fatto – “debitamente attestata” con “documentazione ufficiale”, ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 30 del 2007, nel testo introdotto dalla legge europea n. 97 del 2013 – può essere comprovata anche con l’atto di nascita del minore o con altra documentazione idonea, diversa da quella prevista dalla legge n. 76 del 2016 in materia di unioni civili (nella specie inoperante, attesa l’epoca di presentazione dell’istanza).