Corte di Cassazione, I sezione civile, ordinanza del 18 luglio 2019, n. 19473

Il principio del riconoscimento automatico delle sentenze straniere presuppone che quelle decisioni siano state adottate nel rispetto delle garanzie processuali fondamentali e dei diritti essenziali di difesa sin dalla costituzione del rapporto processuale, e quindi sin dalla notificazione dell’atto introduttivo del giudizio ai fini della dichiarazione di contumacia, sicché, come previsto dall’art. 34 del reg. CE n. 44 del 2001, applicabile “ratione temporis”, non può essere riconosciuta la sentenza straniera nel caso in cui vi sia la condanna del convenuto in contumacia, senza che, a prescindere dalla regolarità formale, la notificazione (o la comunicazione) della domanda giudiziale (o di un atto equivalente) sia stata effettuata in tempo utile e in modo tale da consentire al convenuto di presentare le proprie difese.


L’ordinanza