Corte di Cassazione, I sezione civile, ordinanza del 27 febbraio 2020, n. 5387

Nel caso di domanda di protezione internazionale proposta da un minore straniero non accompagnato, allorché alla data di deposito del ricorso non fosse ancora entrato in vigore l’art. 2, comma 4, del d.lgs. n. 220 del 2017 che – modificando l’art. 19-bis del d.l. n. 13 del 2017, conv. con modif. dalla l. n. 46 del 2017, ha esteso anche alle domande dei minori stranieri non accompagnati le regole del nuovo rito processuale in materia di protezione internazionale – in applicazione del principio “tempus regit actum” il procedimento così introdotto rimane di competenza della sezione ordinaria del tribunale in composizione monocratica, che giudica mediante il rito ordinario con provvedimento impugnabile in appello, sicché è nullo il decreto pronunciato dalla sezione specializzata del tribunale in composizione collegiale e direttamente ricorribile per cassazione. (Nella specie la Corte ha accolto il motivo di ricorso fondato sull’erronea inclusione del procedimento tra quelli di protezione internazionale di competenza della sezione specializzata per l’immigrazione, in composizione collegiale, dal momento che tale erronea qualificazione avrebbe determinato l’eliminazione del grado d’appello).

Corte di Cassazione, I sezione civile, ordinanza del 27 febbraio 2020, n. 5387