Corte di Cassazione, I sezione civile, sentenza del 12 settembre 2019, n. 22828

In tema di provvedimenti in favore dei minori, ai sensi degli artt. 1 e 4 della Convenzione dell’Aja del 1961, resa esecutiva con la l. 24 ottobre 1980, n. 742, applicabile “rationae temporis”, la competenza giurisdizionale internazionale è attribuita, in via generale, allo Stato di dimora abituale del minore, operando il criterio dello Stato di cittadinanza in via del tutto residuale e sussidiaria quando lo Stato di dimora abituale risulti impossibilitato ad adottare i provvedimenti o resti al riguardo inerte e sia stata avvita una preventiva interlocuzione formale tra i due Stati. Ne consegue che non può essere riconosciuta in Italia una sentenza dello Stato di cittadinanza di una minore, che ne disponga il trasferimento nello Stato estero (Ucraina), ove la minore abbia dimora abituale in italia, presso il padre convivente, in assenza degli elementi eccezionali e derogatori sopra indicati, atteso che, secondo quanto stabilito nell’art. 64 lettera a) l. n. 218 del 1995, il provvedimento giurisdizionale estero può essere riconosciuto solo se pronunciato secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell’ordinamento italiano.