Corte di Cassazione, I sezione Civile, sentenza del 19 aprile 2021, n. 18609

Con la sentenza n. 18609/2021 del 19 aprile 2021, la I Sezione Civile della Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza con cui la Corte d’Appello di Torino aveva confermato il provvedimento di primo grado del Tribunale per i Minorenni che aveva negato ad un cittadino ghanese, padre di una bambina di due anni, l’autorizzazione alla permanenza in Italia ex art. 31, co. 3, TU Imm.  in ragione sia della ancor tenera età della minore, sia della condanna per omicidio preterintenzionale “patteggiata” nel 2016 per il decesso del primo figlio a seguito di un intervento di circoncisione.

Quanto al precedente penale, la Suprema Corte ribadisce il principio già enunciato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 15750 del 12/06/2019, secondo il quale la presenza di una sentenza di condanna non può di per sé costituire motivo ostativo alla concessione dell’autorizzazione di cui all’art. 31, essendo invece eventualmente necessaria una motivata prognosi di pericolosità concreta ed attuale.

La Corte di Cassazione ha inoltre censurato la Corte d’Appello per avere affermato che l’allontanamento del padre non avrebbe avuto conseguenze negative per l’equilibrio psicofisico della figlia poiché la minore, “data la sua tenera età (di poco superiore a due anni), aveva passato un periodo di tempo troppo breve con il padre per essersi instaurato un rapporto affettivo” tra i due. La critica della Corte di Cassazione sul punto è decisa: non avendo nemmeno indicato “sulla base di quali principi una tale affermazione, estremamente netta e risoluta, si sia fondata”, la sentenza deve essere cassata in quanto basata su di una motivazione meramente “apparente”.


Corte di Cassazione, I sezione Civile, sentenza del 19 aprile 2021, n. 18609