Corte di Cassazione, I sezione civile, sentenza del 27 febbraio 2020, n. 5378

Il requisito della convivenza effettiva del cittadino straniero con il coniuge di nazionalità italiana non è richiesto ai fini del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno per coloro che rientrano nella categoria di cui all’art. 30, comma 1, lett b), del d.lgs n. 286 del 1998, essendo ostativo a tale rilascio o rinnovo solo l’accertamento che il matrimonio fu contratto allo scopo esclusivo di permettere all’interessato di soggiornare nel territorio dello Stato.

Corte di Cassazione, I sezione civile, sentenza del 27 febbraio 2020, n. 5378