Corte di Cassazione, I sezione civile, sentenza del 3 febbraio 2021, n. 2457

L’art. 6, comma 5, del D. Lgs. 142/2015, prevede la convalida del trattenimento del richiedente protezione internazionale per un periodo iniziale massimo di sessanta giorni, per consentire l’espletamento della procedura di esame della domanda, ma esclusivamente nel caso in cui il cittadino straniero presenti domanda di protezione internazionale mentre è già in condizioni di trattenimento. Mentre, precisa la Corte, nelle ipotesi di trattenimento ex novo del richiedente protezione internazionale deve applicarsi l’art. 14, comma 5, primo periodo, del D. Lgs. 286/1998, il quale prevede che la convalida comporti la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Ciò in quanto l’art. 6, comma 5, relativamente alla procedura di convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento rimanda esplicitamente alle disposizioni di cui all’art. 14, comma 5.

Corte di Cassazione, I sezione civile, sentenza del 3 febbraio 2021, n. 2457