Corte di Cassazione, IV sezione civile, ordinanza del 3 ottobre 2019, n. 24666

Nei procedimenti civili introdotti con ricorso, l’erronea indicazione nell’atto introduttivo dell’ufficio giudiziario adìto non è causa di nullità, poiché il deposito dell’atto nella cancelleria e il decreto di fissazione dell’udienza di discussione escludono che il convenuto, cui ricorso e decreto sono notificati, possa essere incerto circa il giudice davanti al quale deve comparire, che va identificato necessariamente in quello dinanzi a cui la causa è stata così radicata. (Nella specie, il giudice di pace, in un procedimento di opposizione al decreto di espulsione ex artt. 702-bis c.p.c. e 18 del d.lgs. n. 150 del 2011, aveva dichiarato irricevibile il ricorso contenente l’erronea indicazione dell’ufficio del giudice di pace di una diversa circoscrizione, ancorché correttamente iscritto a ruolo presso l’ufficio competente).


L’ordinanza