Il ricorso merita accoglimento, in quanto al procedimento giurisdizionale di decisione sulla richiesta di proroga del trattenimento presso un centro di permanenza temporanea dello straniero, già sottoposta a tale misura per il primo segmento temporale previsto dalla legge, devono essere applicate le stesse garanzie del contraddittorio, consistenti nella partecipazione necessaria del difensore e nell’audizione dell’interessato, che sono previste esplicitamente, ai sensi dell’art. 14, quarto comma, del d.lgs. n. 286 del 1998, nel procedimento di convalida della prima frazione temporale del trattenimento, essendo tale applicazione estensiva imposta da un’interpretazione costituzionalmente orientata del successivo comma quinto, relativo all’istituto della proroga, tenuto conto che un’opposta lettura delle norme sarebbe in contrasto con gli arti 3 e 24 Cost. (Cass. 2010/4544; 2010/10290; 2011/13117).
Corte di Cassazione
considerato che il collegio, nell’odierna camera di consiglio, ha ritenuto che il ricorso contenga elementi sufficienti a consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e processuali, e a permettere di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. S.U. 2003/2602), così da poter essere esaminato nel merito;
che il ricorso merita accoglimento, in quanto al procedimento giurisdizionale di decisione sulla richiesta di proroga del trattenimento presso un centro di permanenza temporanea dello straniero, già sottoposta a tale misura per il primo segmento temporale previsto dalla legge, devono essere applicate le stesse garanzie del contraddittorio, consistenti nella partecipazione necessaria del difensore e nell’audizione dell’interessato, che sono previste esplicitamente, ai sensi dell’art. 14, quarto comma, del d.lgs. n. 286 del 1998, nel procedimento di convalida della prima frazione temporale del trattenimento, essendo tale applicazione estensiva imposta da un’interpretazione costituzionalmente orientata del successivo comma quinto, relativo all’istituto della proroga, tenuto conto che un’opposta lettura delle norme sarebbe in contrasto con gli arti 3 e 24 Cost. (Cass. 2010/4544; 2010/10290; 2011/13117);
ritenuto che in base alle considerazioni che precedono il ricorso merita accoglimento e che il decreto impugnato deve essere cassato senza rinvio, non potendo più essere prorogata la misura di trattenimento a suo tempo disposta;
che le spese del giudizio possono essere integralmente compensate per la novità della questione, risolta da questa Corte solo nel 2010;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e cassa senza rinvio il decreto impugnato. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Depositato in Cancelleria
il 19 giugno 2012