Corte di Cassazione, ordinanza del 17 giugno 2019, n. 16167

E’ rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 74 d.lgs. 151/2001 (assegno di maternità) in relazione agli artt. 3, 31 e 117 primo comma Cost. nella parte in cui, ai fini dell’erogazione dell’assegno, richiede ai soli cittadini extra UE anche la titolarità del permesso lungo soggiornanti, anziché la titolarità del permesso di soggiorno di almeno 1 anno, in applicazione della disposizione contenuta nell’art. 41 d.lgs. 286/98.

art. 74 d.lgs. 151/2001 – assegno di maternità di base – questione di legittimità costituzionale- obbligo titolarità del permesso per lungo soggiornanti – conformità dubbia – artt. 3, 31 e 117 co.1 Cost. –  titolarità del permesso di soggiorno di almeno 1 anno – art. 41 d.lgs. 286/98 – applicabilità

Corte di Cassazione, 17 giugno 2019, ordinanza n. 16167, rel. Fernandes, xxx (avv. Guariso) c. INPS (avv.ti Coretti, Triolo, Stumpo) e Comune di Cortona