“l’appello proposto avverso la decisione del tribunale di accoglimento della domanda, formulata ai sensi dell’art. 28, co. 1, d. lgs. n. 150/2011 e 702-bis c.p.c., volta alla rimozione di
una discriminazione nell’accesso al lavoro, deve essere introdotto con citazione e non con ricorso, sicché la tempestività del gravame va verificata calcolandone il termine di trenta giorni dalla data di notifica dell’atto introduttivo alla parte appellata”.
discriminazioni nell’accesso al lavoro – procedura – l’appello si introduce con atto di citazione
Corte di Cassazione, ordinanza n. 30843 del 6 novembre 2023, rel. Buconi