Corte di Cassazione, sentenza del 9 gennaio 2020, n. 269 

I ricorsi avverso il provvedimento di allontanamento per motivi di pubblica sicurezza, per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per i motivi di cui al cit. D.Lgs. n. 30 del 2007, art. 21, adottati contro cittadini dell’Unione Europea o i loro familiari, non prevedono una speciale legittimazione passiva del Prefetto, la quale non può essere ricavata per analogia dalla previsione, di natura eccezionale, contenuta nel D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 18, in relazione al procedimento di opposizione all’espulsione. Conseguentemente, tale ricorso va proposto contro il Ministero dell’interno in persona del Ministro, unico legittimato passivo, cui l’atto introduttivo deve essere notificato R.D. n. 1611 del 1933, ex art. 11, comma 1, presso l’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede il tribunale innanzi al quale è portata la causa.


La sentenza