Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza del 2 ottobre 2019, n. 24608

La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con la sentenza n. 24608 del 2 ottobre 2019, ricordano la sentenza delle Sezioni Unite n. 30657/2018 affermando che “quando nel giudizio di divorzio introdotto innanzi al giudice italiano siano avanzate domande inerenti la responsabilità genitoriale ed il mantenimento di figli minori non residenti abitualmente in Italia, ma in altro stato membro dell’Unione Europea, la giurisdizione su tali domande spetta, rispettivamente ai sensi degli articoli 8, par.1, del Regolamento CE n. 2201 del 2003 e 3 del Regolamento CE n.4 del 2009, all’A.G. dello stato di residenza abituale dei minori al momento della loro proposizione, dovendosi salvaguardare l’interesse superiore e preminente dei medesimi a che i provvedimenti che gli riguardano siano adottati dal giudice più vicino al luogo di residenza effettivo degli stessi, nonché realizzare la tendenziale concentrazione di tutte le azioni che li riguardano, attesa la natura accessoria della domanda relativa al mantenimento rispetto a quella sulla responsabilità genitoriale”. La Corte ha, altresì, specificato che “in base alla chiara esposizione dell’articolo 12 del regolamento Eurounitario, ai fini della possibilità di escludere l’applicazione del criterio cogente della residenza abituale del minore è necessaria una esplicita accettazione della giurisdizione anche sulla materia della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i coniugi, accettazione che deve essere esplicitamente e inequivocamente intervenuta alla data in cui il giudice è stato adito con domanda di separazione o al momento della formazione del contraddittorio, dovendo altrimenti ritenersi inderogabile il criterio esclusivo della residenza abituale del minore”.


La sentenza