Corte di Giustizia dell’Unione Europea, causa C447-2018, 18 dicembre 2019

Costituisce discriminazione nonché un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori la normativa della Slovacchia che limita ai soli cittadini dello Stato membro interessato il diritto di beneficiare di una prestazione sociale a favore di taluni sportivi di alto livello che, pur essendo esclusa dall’ambito di applicazione del regolamento 882/2004,  rientra nella nozione di «vantaggio sociale», ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011 e deve dunque essere garantita ai lavoratori presenti sul territorio senza distinzioni di cittadinanza.

CGUE –  normativa Slovacchia – prestazione sportivi di alto livello – vantaggio sociale – art. 7 par. 2 Reg. 492/2011 – solo per cittadini slovacchi – discriminazione -sussiste -violazione libera circolazione lavoratori

La sentenza