La direttiva 2000/43 in tema di divieto di discriminazione su base etnica trova applicazione anche a tutela dei soggetti non appartenenti ad una determinata etnia, per il solo fatto che questi subiscano un pregiudizio a motivo della appartenenza etnica di altri soggetti.
Costituisce discriminazione (diretta o indiretta a seconda della valutazione del giudice nazionale in ordine al carattere neutro o meno della prassi) l’installazione, nei quartieri popolati in maggioranza da Rom, di contatori elettrici a un’altezza inaccessibile (6-7 metri) mentre in altri quartieri gli stessi contatori sono collocati ad una altezza consona (1-2 metri).
Il “trattamento meno favorevole” o il “particolare svantaggio” che connotano rispettivamente la discriminazione diretta o indiretta non devono essere qualificati da una particolare rilevanza evidenza o gravità, sicché, anche ove tali requisiti non sussistano, la direttiva 2000/43 trova comunque applicazione, avendo essa l’obiettivo di rimuovere qualsiasi discriminazione.
Discriminazione su base etnica – deduzione ad opera di soggetto che non appartiene al gruppo etnico tutelato – ammissibilità – situazione di svantaggio determinata da ragioni etniche – Sufficienza
Principio di parità di trattamento per razza e origine etnica – quartiere prevalentemente popolato da Rom – collocazione dei contatori elettrici ad una altezza diversa rispetto agli altri quartieri – discriminazione diretta o indiretta – sussistenza
Discriminazione per razza e origine etnica – trattamento meno favorevole o condizione di particolare svantaggio – situazione non connotata da particolare rilevanza, evidenza e gravità – applicabilità della direttiva 2000/43 – sussiste
Sentenza:
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=it&num=C-83/14
Conclusioni dell’avvocato generale:
Comunicato stampa:
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-07/cp150084it.pdf