Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza del 17 dicembre 2015

L’art. 18 della direttiva 2006/54/CE riguardante l’attuazione del principio di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, deve essere interpretato nel senso che gli stati membri, al fine di far sì che il danno subito a causa di una discriminazione fondata sul sesso sia effettivamente riparato o indennizzato in modo dissuasivo e proporzionato, sono tenuti, qualora optino per la riparazione in forma pecuniaria, ad introdurre nei rispettivi ordinamenti disposizioni che prevedevano il versamento alla persona lesi di un risarcimento che copra integralmente il danno subito, senza che ciò comporti necessariamente il versamento alla vittima di danni punitivi.

Discriminazione – parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego – art. 18 direttiva 2006/54/CE – indennizzo o riparazione dissuasivo e proporzionato – obbligo degli stati membri di prevedere la copertura integrale di ogni danno subito – sussiste – obbligo di prevedere danni punitivi – non sussiste

La sentenza