Corte europea dei diritti umani, sentenza del 14 novembre 2019

“In base alla giurisprudenza della Corte, viola la Convenzione uno Stato il quale in base alle informazioni ad esso disponibili sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che rimpatriando una persona questa sarebbe stata esposta al rischio di subire un pregiudizio di diritti fondamentali garantiti dalla CEDU quali il diritto alla vita (art. 2) o il diritto a non subire tortura o trattamenti inumani o degradanti (art. 3), al di là del fatto se il rischio si sia o meno materializzato”

La sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, 14 novembre 2019