Decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25

Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.

[Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 28 febbraio 2008].

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Si riporta di seguito l’estratto recante il testo dell’art. 35 così come modificato dal d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150

Art. 35. Impugnazione
1. Avverso la decisione della Commissione territoriale e la decisione della Commissione nazionale sulla revoca o sulla cessazione dello status di rifugiato o di persona cui é accordata la protezione sussidiaria é ammesso ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria. Il ricorso é ammesso anche nel caso in cui l’interessato abbia richiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e sia stato ammesso esclusivamente alla protezione sussidiaria.(1)
2. Le controversie di cui al comma 1 sono disciplinate dall’articolo 19 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.(2)
[3. Tutte le comunicazioni e notificazioni si eseguono presso l’avvocato del ricorrente mediante avviso di deposto in cancelleria. 4. Il procedimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione monocratica con le modalità dei procedimenti in camera di consiglio. 5. [Entro cinque giorni dal deposito del ricorso, il tribunale, con decreto apposto in calce allo stesso, fissa l’udienza in camera di consiglio. Il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza sono notificati all’interessato e comunicati al pubblico ministero e alla Commissione nazionale ovvero alla competente Commissione territoriale.] Entro cinque giorni dal deposito del ricorso, il tribunale, con decreto apposto in calce allo stesso, fissa l’udienza in camera di consiglio. Il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza sono notificati all’interessato e al Ministero dell’interno, presso la Commissione nazionale ovvero presso la competente Commissione territoriale, e sono comunicati al pubblico ministero. (6) 6. La proposizione del ricorso avverso il provvedimento che rigetta la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato o di persona cui e’ accordata la protezione sussidiaria ai sensi dei commi 1 e 2 sospende l’efficacia del provvedimento impugnato. 7. La proposizione del ricorso avverso il provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato o di persona cui e’ accordata la protezione sussidiaria ovvero avverso la decisione adottata dalla Commissione territoriale ai sensi dell’articolo 22, comma 2, e dell’articolo 32, comma 1, lettera b-bis) (2), non sospende l’efficacia del provvedimento impugnato. Il ricorrente può tuttavia chiedere al tribunale, contestualmente al deposito del ricorso, la sospensione del provvedimento quando ricorrano gravi e fondati motivi. In tale caso il tribunale, nei cinque giorni successivi al deposito, decide con ordinanza non impugnabile, anche apposta in calce al decreto di fissazione dell’udienza. Nel caso di sospensione del provvedimento impugnato al richiedente e’ rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta di asilo ed e’ disposta l’accoglienza nei centri di cui all’articolo 20. 8. La procedura di cui al comma 7 si applica, in ogni caso, al ricorso presentato dal richiedente di cui agli articoli 20, comma 2, lettere b) e c), e 21 (3). Il richiedente ospitato nei centri di accoglienza ai sensi dell’articolo 20, comma 2, lettere b) e c) (4), o trattenuto ai sensi dell’articolo 21 permane nel centro in cui si trova fino alla adozione dell’ordinanza di cui al comma 7. 9. [All’udienza può intervenire un rappresentante designato dalla Commissione nazionale o territoriale che ha adottato l’atto impugnato. La Commissione interessata può in ogni caso depositare alla prima udienza utile tutti gli atti e la documentazione che ritiene necessari ai fini dell’istruttoria.] Il Ministero dell’interno, limitatamente al giudizio di primo grado, può stare in giudizio avvalendosi direttamente di un rappresentante designato dalla Commissione nazionale o territoriale che ha adottato l’atto impugnato. La Commissione interessata può in ogni caso depositare alla prima udienza utile tutti gli atti e la documentazione che ritiene necessari ai fini dell’istruttoria. Si applica, in quanto compatibile, l’articolo 417-bis, secondo comma, del codice di procedura civile. (7) 10. [Il tribunale, sentite le parti e assunti tutti i mezzi di prova necessari, decide con sentenza entro tre mesi dalla presentazione del ricorso, con cui rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui e’ accordata la protezione sussidiaria; la sentenza viene notificata al ricorrente e comunicata al pubblico ministero e alla Commissione interessata.] Il tribunale, sentite le parti e assunti tutti i mezzi di prova necessari, entro tre mesi dalla presentazione del ricorso decide con sentenza con cui rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria; la sentenza è notificata al ricorrente e al Ministero dell’interno, presso la Commissione nazionale ovvero presso la competente Commissione territoriale, ed è comunicata al pubblico ministero. (7) 11. [Avverso la sentenza pronunciata ai sensi del comma 10 il ricorrente ed il pubblico ministero possono proporre reclamo alla corte d’appello, con ricorso da depositarsi nella cancelleria della corte d’appello, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.] Avverso la sentenza pronunciata ai sensi del comma 10 il ricorrente, il Ministero dell’interno e il pubblico ministero possono proporre reclamo alla corte d’appello, con ricorso da depositare presso la cancelleria della corte d’appello, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. (7) 12. Il reclamo non sospende gli effetti della sentenza impugnata; tuttavia la corte d’appello, su istanza del ricorrente, può disporre con ordinanza non impugnabile che l’esecuzione sia sospesa quando ricorrano gravi e fondati motivi. 13. Nel procedimento dinanzi alla corte d’appello, che si svolge in camera di consiglio, si applicano i commi 5, 9 e 10. 14. [Avverso la sentenza pronunciata dalla corte d’appello può essere proposto ricorso per cassazione. Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza. Esso viene notificato ai soggetti di cui al comma 5 (5), assieme al decreto di fissazione dell’udienza in camera di consiglio, a cura della cancelleria. La Corte di cassazione si pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell’articolo 375 c.p.c.] Avverso la sentenza pronunciata dalla corte d’appello può essere proposto ricorso per cassazione. Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza. Esso è notificato alle parti assieme al decreto di fissazione dell’udienza in camera di consiglio, a cura della cancelleria. La Corte di cassazione si pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell’articolo 375 del codice di procedura civile. (8)](9)
(1) Comma sostituito dall’art. 34, co. 20, lett. a), del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150.
(2) Comma sostituito dall’art. 34, co. 20, lett. b), del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150.
(3) Le originarie parole: «Nei di cui agli articoli 20, comma 2, lettera d), e 21» sono state così sostituite dalle attuali: «di cui agli articoli 20, comma 2, lettere b) e c), e 21» dall’art. 1, comma 1 lett. l), del decreto legislativo 3 ottobre 2008, n. 159.
(4) Le originarie parole: «ai sensi dell’articolo 20, comma 2, lettera d)» sono state così sostituite dalle attuali: «ai sensi dell’articolo 20, comma 2, lettere b) e c)» dall’art. 1, comma 1 lett. l), del decreto legislativo 3 ottobre 2008, n. 159.
(5) Le originarie parole: «comma 6» sono state così sostituite dalle attuali: «comma 5» dall’art. 1, comma 1 lett. m), del decreto legislativo 3 ottobre 2008, n. 159.
(6) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 13, lettera a) della legge 15 luglio 2009, n. 94.
(7) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 13, lettera b) della legge 15 luglio 2009, n. 94.
(8) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 13, lettera c) della legge 15 luglio 2009, n. 94.
(9) Commi abrogati dall’art. 34, co. 20, lett. c), del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150.