Giudice di Pace, Ordinanza del 7 dicembre 2013

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BARI

Il Giudice di Pace

A scioglimento della riserva assunta all’udienza del 29.10.2013 […] avverso il decreto di respingimento, emesso dalla Polizia di frontiera in data 08.04.2013 e notificato alla destinataria in pari data, nonché avverso ogni altro atto presupposto emesso e/o collegato;

[…]

In primo luogo, va riconosciuta la giurisdizione del Giudice di Pace adito, in quanto, pur in assenza di una normativa specifica, in tale materia, gli orientamenti giurisprudenziali, come la recente sentenza della Corte di Cassazione del 17.06.2013 n. 15115, riconoscono la “potestas iudicandi” in capo al Tribunale Ordinario e non all’organo amministrativo, T.A.R., competente per territorio. Bisogno all’uopo rilevare che, a prescindere “dall’identità contenutistica e funzionale del decreto di respingimento con quello di espulsione, che presuppone il rintraccio dello straniero all’interno del Territorio Nazionale, lo scopo per il quale viene riconosciuta del Giudice ordinario è da ravvisarsi nella tutela dei diritti fondamentali dell’uomo, della persona, a prescindere se si tratti di “civis” o straniero. Ciò, anche in applicazione della Convenzione dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali. In realtà, parrebbe auspicabile un intervento nomofilattico in “subiecta materia” poiché il respingimento, ex art. 10 Dlgs. 286/98 sia “immediato” che “differito”, potrebbe avere un contenuto ed una finalità costituzionalmente illegittimi, dovendo essere sottoposto a riserva di legge, con applicazione in maniera tassativa e solo in casi particolari. Infatti, il respingimento immediato, che consente alla Polizia di Frontiera di allontanare, nell’immediatezza, lo straniero, intercettato nelle acque territoriali, prima che giunga presso la costa o al limite con la stessa, impedisce, di fatto, al cittadino del paese terzo di formulare ogni richiesta come quella di asilo e/o protezione sussidiaria, essendo preso in esame, solo nel caso di soccorso. In tale ultima situazione, il trattenimento dello stesso, finalizzato ad approntare un soccorso sul Territorio dello Stato, potrebbe prolungarsi, riscontrati problemi di salute e lo straniero verrebbe trattenuto ancora per un tempo maggiore, svanendo la finalità del respingimento, che è quella dell’allontanamento immediato. Ciò comporta che il predetto viene intaccato nei suoi diritti, ancora di più se viene trattenuto in un Centro di Identificazione ed Espulsione, con trasformazione del respingimento da “immediato” in “differito”.

Dopo questa disquisizione in merito all’effettivo raggiungimento dello scopo a cui è finalizzato il respingimento, contemplato dal Testo Unico sull’Immigrazione, veniamo alla disamina del caso di specie. Nel decreto adottato, si possono riscontrare vizi formali e sostanziali. I vizi formali si ravvisano nel corpo dell’atto e, precisamente, nell’epigrafe, in quanto non è possibile identificare i soggetti che hanno provveduto alla sua redazione, non menzionati, oltre al fatto che l’atto non reca la sottoscrizione di colui che lo ha redatto, ma solo una firma illeggibile, non accompagnata dall’apposizione di un timbro, con conseguente nullità dello stesso. Il rilievo di carattere sostanziale è relativo al motivo del respingimento di cui non è data contezza, essendo sbarrata, con una crocetta, la lettera H, la quale fa riferimento ad una precedente espulsione, gravante sulla straniera ed inserita nel SIS (Sistema Informativo Schengen). Inoltre, a penna, su un atto dattiloscritto, si precisa che la ricorrente, con l’”alias” Xxxx, era stata attinta da una precedente intimazione all’espulsione, emessa dal Prefetto di Teramo, in data 08.08.2001. Dalla documentazione esaminata e dall’istruttoria svolta, non vi è prova se l’espulsione sia stata eseguita o meno dalla straniera, atteso che, a distanza di oltre 12 anni, risulta ancora nel Sistema informativo l’atto ablatorio, senza che questo sia stato aggiornato, quanto meno, periodicamente. Di conseguenza, si ignora se l’espulsione sia stata portata ad esecuzione o meno e se effettivamente è decorso il periodo di divieto di reingresso, previsto nell’intimato allontanamento. Inoltre, il decreto non risulta tradotto nella lingua conosciuta dalla ricorrente ed il fatto che la predetta conferisse il mandato difensivo in lingua italiana al difensore non è una prova che siano stati soddisfatti i requisiti di legge, inerenti alla comprensibilità della sostanza dell’interpello, che è atto recettizio, producendo i suoi effetti solo se rientra nella sfera di conoscibilità del destinatario. Su tale punto, si è espressa anche la Suprema Corte di Cassazione. Non viene dato riscontro, nel decreto, che lo stesso veniva consegnato alla straniera in copia conforme all’originale, mancando il timbro di conformità, il numero delle pagine ed il timbro di congiunzione. Alla luce di ciò, il decreto di respingimento si appalesa privo dei requisiti di forma e sostanza, che legittimano la sua validità ed efficacia oltre ad essere la motivazione del tutto assente, non potendo considerarsi esaustiva lo sbarramento di caselle, in quanto non si è in presenza di un questionario a cui bisogna rispondere, ma di un atto, che limita la libertà di circolazione della persona, nonchè, nella sua più ampia accezione, la libertà personale, soggetta a riserva di legge ex art. 13 Cost.

Pertanto, il ricorso deve trovare accoglimento […]

P.Q.M.

Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando sul ricorso presentato da Xxxx, così decide:

In via preliminare riconosce la propria giurisdizione;

Nel merito, accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il decreto di respingimento emesso dalla Polizia di frontiera in data 08.04.2013.

[…]

Bari 30.11.2013

Depositato in cancelleria il 07.12.2013.

Fonte: Meltingpot/avv.Uljana Gazidede/Michele_Spadaro