In materia di reddito di cittadinanza il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ha individuato un elenco di 19 Paesi, da cui è possibile ottenere la certificazione di cui all’articolo 2, comma 1- bis, del decreto-legge n. 4 del 2019, rilasciata dalla competente autorità dello Stato o territorio estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dalla autorità consolare italiana, limitatamente all’attestazione del valore del patrimonio immobiliare posseduto all’estero dichiarato a fini ISEE.
Ai veda anche: Messaggio dell’INPS del 3 dicembre 2019
Per ulteriori informazioni: Documenti e norme relative al reddito di cittadinanza, lavoro.gov