Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, sentenza del 13 gennaio 2020, n. 236

Illegittimo il diniego del rinnovo  del permesso di soggiorno per residenza elettiva perché, contrariamente a quanto sostenuto dall’amministrazione resistente, nella fattispecie che ci occupa, deve trovare applicazione il decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850, come anche confermato dalla giurisprudenza amministrativa (Cfr. T.A.R., Toscana, 5 marzo 2013, n. 354, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I ter, 6 giugno 2018, n. 6269).

Il TAR ricorda  segnatamente il paragrafo 13 dell’allegato A secondo cui: “Il visto per residenza elettiva consente l’ingresso in Italia, ai fini del soggiorno, allo straniero che intenda stabilirsi nel nostro Paese e sia in grado di mantenersi autonomamente, senza esercitare alcuna attività lavorativa.  

A tal fine, lo straniero dovrà fornire adeguate e documentate garanzie circa la disponibilità di un’abitazione da eleggere a residenza, e di ampie risorse economiche autonome, stabili e regolari, di cui si possa ragionevolmente supporre la continuità nel futuro. Tali risorse, comunque non inferiori al triplo dell’importo annuo previsto dalla tabella A allegata alla direttiva del Ministro dell’interno del 1 marzo 2000, recante definizione dei mezzi di sussistenza per l’ingresso ed il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato, dovranno provenire dalla titolarità di cospicue rendite (pensioni, vitalizi), dal possesso di proprietà immobiliari, dalla titolarità di stabili attività economico-commerciali o da altre fonti diverse dal lavoro subordinato. Anche al coniuge convivente, ai figli minori ed ai figli maggiorenni conviventi ed a carico, potrà essere rilasciato analogo visto, a condizione che le suddette capacità finanziarie siano giudicate adeguate anche per quest’ultimi”.


La sentenza