Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, sentenza dell’8 novembre 2019, n.688

Il  requisito richiesto per la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato ha come base di riferimento esclusivamente un solo trimestre (e non multipli di trimestre), pretendendo, in tale arco temporale, almeno lo svolgimento di 39 giornate affinché possa dimostrarsi la serietà del rapporto stagionale ed evitare strumentalizzazioni. Non sussistono quindi giustificate ragioni logiche e giuridiche per pretendere lo svolgimento di un periodo di lavoro più lungo del trimestre (o per multipli di trimestre), anche se il titolo di soggiorno ha una validità superiore (come pretende l’amministrazione).


La sentenza