Tribunale di Alessandria, ordinanza 22 settembre 2017

Rientrando il bonus bebè di cui all’art. 1 comma 125 L. 190/2014 tra le prestazioni di sicurezza sociale disciplinate dall’art. 3 lett. b) del Regolamento 883/2004 in quanto diretto a tutelare economicamente la maternità e la paternità sino al compimento del terzo di vita ed essendo corrisposto in modo automatico e non discrezionale, il principio di parità di trattamento previsto dall’art. 12 della direttiva 2011/98 trova applicazione diretta risultando dunque discriminatoria l’esclusione dall’accesso a tale prestazione di un cittadino extra UE titolare di permesso unico lavoro.

Prestazioni sociali – bonus bebè – art. 1 comma 125 L. 190/2014– prestazione di sicurezza sociale – art. 3 lett. b) regolamento 883/04 –corresponsione automatica – parità di trattamento – art. 12 direttiva 2011/98 – cittadini extra UE titolari di permesso unico lavoro – discriminazione – sussiste

Tribunale di Alessandria, 22.9.2017, est. Demontis, XXX (Avv.ti Guariso, Neri e Lavanna) c. INPS (Avv.to Parisi)