Tribunale di Alessandria, ordinanza 25 settembre 2017

L’assegno di maternità di base di cui all’art. 74 d.lgs 151/2001 rientra tra le prestazioni di sicurezza sociale di cui all’art. 3 del regolamento CE 883/04 e pertanto la cittadina extra UE titolare di un permesso unico lavoro ha diritto a tale beneficio in applicazione del principio di parità di trattamento di cui all’art. 12 della direttiva 2011/98 che richiama il regolamento. Tale principio che è chiaro, preciso e incondizionato deve pertanto essere applicato direttamente dalle pubbliche amministrazioni e la sua violazione costituisce discriminazione.

Assegno di maternità di base – art. 74 d.lgs 151/2001– prestazione di sicurezza sociale– art. 3 del regolamento CE 883/2004– cittadini extra UE titolari di permesso unico lavoro – parità ex art. 12 direttiva 2011/98 – principio chiaro preciso e incondizionato – obbligo di applicazione diretta – mancata applicazione – discriminazione – sussistenza

Tribunale di Alessandria, 25.9.2017, est. Ardoino, XXX (Avv.ti Guariso e Neri) c. Comune di Novi Ligure (Avv.to Parisi)