Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, sentenza del 9 dicembre 2019

In base alla normativa contenuta nel Testo Unico per l’Immigrazione e per effetto della modifica apportata dal D.lgs n.12/2014, art. 3, “La dizione «permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo» presente nel decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonche’ in qualsiasi altra disposizione normativa, si intende sostituita dalla dizione «permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo»”. Il ricorrente è titolare di permesso per lungo soggiornanti CE, ora UE, per ottenere il quale ha superato l’esame di conoscenza della lingua italiana di livello A2, ne consegue che lo stesso incorre nella previsione testè richiamata che esonera dalla prova di adeguata conoscenza della lingua italiana proprio coloro che già sono titolari del permesso di soggiorno UE per lungo soggiornanti.

Tribunale Amministrativo Regionale, sentenza del 9 dicembre 2019.