Tribunale di Bergamo, ordinanza 10 ottobre 2017

L’assegno di maternità di base di cui all’art. 74 D.lgs 151/2001 rientra tra le prestazioni di sicurezza sociale di cui all’art. 3 del regolamento CE 883/04 e pertanto la cittadina extra UE titolare di un permesso unico lavoro ha diritto a tale beneficio in applicazione del principio di parità di trattamento di cui all’art. 12 della direttiva 2011/98 che richiama detto regolamento. Tale principio, che è chiaro, preciso e incondizionato deve essere applicato direttamente dalle pubbliche amministrazioni e la sua violazione costituisce discriminazione di cui il giudice può ordinare la rimozione attribuendo la prestazione. (nella specie il giudice ha anche ordinato ai comuni di adeguare le comunicazioni istituzionali e in particolare le pagine internet, indicando chiaramente, fra i titoli di soggiorno necessari per l’accesso al beneficio, anche il permesso unico lavoro)

Assegno di maternità di base – art. 74 D.lgs 151/2001– prestazione di sicurezza sociale– art. 3 del regolamento CE 883/2004– cittadine extra UE titolari di permesso unico lavoro – parità ex art. 12 direttiva 2011/98 – principio chiaro preciso e incondizionato – obbligo di applicazione diretta – mancata applicazione – discriminazione – sussistenza – rimozione – fattispecie

Tribunale di Bergamo, 10.10.17, XXX (Avv.ti Guariso e Neri) c. Comune di Brembate, Comune di Brignano Gera d’Adda, Comune di Martinengo (contumaci) e INPS (Avv.to Collerone)