Tribunale di Bologna, sezione I civile, ordinanza del 9 giugno 2016

L’obbligo di traduzione degli atti emanati dalla P.A. e diretti a cittadini stranieri non è soddisfatto dalla traduzione nelle lingue veicolari del provvedimento negativo della Commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato, quando non è motivata l’impossibilità di traduzione in lingua conosciuta. Tuttavia, tale omissione, lungi da determinare la nullità dell’atto, costituisce causa di remissione in termini per impugnare: tali termini decorrono dal momento in cui il ricorrente ha avuto piena conoscenza del contenuto dell’atto, cioè dal momento in cui ha conferito mandato al difensore per proporre l’impugnazione. E’ riconosciuta la protezione umanitaria ad un cittadino senegalese originario della Casamance in considerazione della scarsa tutela dei diritti umani in quella regione.

Protezione internazionale – cittadino senegalese della Casamance – ricorso ex art. 35, D.Lgs. 25/2008 – ricorso proposto tardivamente – istanza di remissione in termini – ricorrente analfabeta di lingua mandinga – provvedimento della Commissione territoriale tradotto nelle lingua veicolari – assenza di motivazione circa l’impossibilità di traduzione in lingua conosciuta – remissione in termini dalla data di conoscenza dell’atto identificata con quella di conferimento del mandato al difensore – domanda di riconoscimento dello status di rifugiato – infondatezza – domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria – assenza di rischi – infondatezza – domanda di riconoscimento della protezione umanitaria – fondamento: esigenze di tutela dei diritti umani ex art. 2 Cost. – fondatezza della domanda

Tribunale di Bologna, sez. I civ. ordinanza 9.6.2016, est. Tisselli, xxx (avv. Urbinati), c. Ministero dell’Interno e Commissione per il riconoscimento della protezione internazionale di Bologna, sez. di Forlì-Cesena