Tribunale di Busto Arsizio, ordinanza 5 febbraio 2018

Il bonus bebè di cui all’art. 1, comma 125, L. 190/2014, in quanto diretto a tutelare economicamente la maternità e la paternità in modo continuativo e essendo corrisposto in modo automatico e non discrezionale,  rientra tra le prestazioni di sicurezza sociale di cui all’art. 3 del regolamento CE 883/2003 e pertanto il cittadino extra UE titolare di un permesso unico lavoro ha diritto a tale beneficio in applicazione del principio di parità di trattamento di cui all’art. 12 della direttiva 2011/98 che richiama detto regolamento. Tale principio, che è chiaro, preciso e incondizionato deve essere applicato direttamente dalle pubbliche amministrazioni e la sua violazione costituisce discriminazione di cui il giudice può ordinare la rimozione attribuendo la prestazione.

bonus bebè – art. 1, comma 125, L. 190/2014 – tutela della maternità e della paternità – corresponsione automatica – prestazione di sicurezza sociale – art. 3,  regolamento 883/2004 – cittadino extra UE titolare di permesso unico lavoro – parità di trattamento – art. 12 direttiva 2011/98 – principio chiaro, preciso e incondizionato – diretta applicabilità – discriminazione – sussiste

Tribunale di Busto Arsizio, 24.01.2018, Est. Fumagalli, XXX (Avv.ti Guariso, Neri e Rizzi) c. Comune di Origgio (contumace) e INPS (Avv.to Guerra) Tribunale di Busto Arsizio, 05.02.2018, XXX (Avv.ti Guariso, Neri e Rizzi) c. INPS (Avv.to Guerra)