Sussiste il fumus della domanda proposta dal ricorrente in relazione alla iscrizione anagrafica nel registro della popolazione residente del Comune di Reggio Emilia in quanto il novellato art. 4 comma 1 bis del d.lgs. 142/2015 si pone in contrasto con il principio di parità di trattamento previsto dall’art. 6 co.7 del d.lgs. 286/1998, e sussiste il periculum in mora poiché l’irreparabilità e gravità del pregiudizio discende dall’impossibilità per il ricorrente di esercitare un ampio spettro di diritti; pertanto va ordinata al sindaco di Reggio Emilia l’immediata iscrizione del ricorrente al registro anagrafico della popolazione residente.
iscrizione anagrafica – Comune di Reggio Emilia – fumus boni iuris- sussiste – art. 4 co. 1 bis art. 6 co. 7 d.lgs. 142/2015 – contrasto – art. 6 co. 7 d.lgs 286/1998 – periculum in mora – sussiste – ampio spettro di diritti -pregiudizio grave e irreparabile – ordine iscrizione