Tribunale di Brescia, ordinanza 31 luglio 2018

Sussiste il diritto all’esenzione del pagamento del ticket sanitario allorchè il richiedente asilo per ragioni di assoluta indigenza, rischi di vedere definitivamente compromesse le possibilità di guarigione o di miglioramento in assenza di adeguate e costanti cure mediche. Illegittimo il diniego opposto dalla controparte poiché assunto in violazione dell’art.19 d.lgs. 150/2015, norma che aveva abrogato la distinzione tra disoccupati di lunga durata, inoccupati di lunga durata e stato di disoccupazione di cui all’art. 1 comma 2, d.lgs. 181/2000

richiedente asilo – esenzione ticket sanitario E02- stato di disoccupazione-violazione art. 19 d.lgs. 150/2015 – illegittima distinzione –

Si era già pronunciato in tal senso, nel giugno di quest’anno, il Tribunale di Roma

Tribunale di Brescia, ordinanza del 31 luglio 2018, xxx c. ASST