Sussiste il diritto all’esenzione del pagamento del ticket sanitario allorchè il richiedente asilo per ragioni di assoluta indigenza, rischi di vedere definitivamente compromesse le possibilità di guarigione o di miglioramento in assenza di adeguate e costanti cure mediche. Illegittimo il diniego opposto dalla controparte poiché assunto in violazione dell’art.19 d.lgs. 150/2015, norma che aveva abrogato la distinzione tra disoccupati di lunga durata, inoccupati di lunga durata e stato di disoccupazione di cui all’art. 1 comma 2, d.lgs. 181/2000
richiedente asilo – esenzione ticket sanitario E02- stato di disoccupazione-violazione art. 19 d.lgs. 150/2015 – illegittima distinzione –
Si era già pronunciato in tal senso, nel giugno di quest’anno, il Tribunale di Roma
Tribunale di Brescia, ordinanza del 31 luglio 2018, xxx c. ASST