Tribunale di Brescia, ordinanza del 4 febbraio 2016

Poiché lo straniero regolarmente soggiornante beneficia, ai sensi dell’art. 2, comma 5, TU immigrazione, della parità di trattamento nei rapporti con la pubblica amministrazione, questi ha diritto di fruire dell’autocertificazione alle medesime condizioni previste per i  cittadini italiani e pertanto   anche per autocertificare l’assenza di redditi o patrimoni all’estero. Costituisce pertanto discriminazione – in quanto in contrasto con il predetto principio di parità –  la pretesa dell’INPS di dare applicazione alla disposizione, di natura meramente amministrativa, contenuta nell’art. 3, DPR 445/00,  che, in contrasto con detta previsione di legge, prevede che lo straniero, per quanto riguarda stati, qualità personali e fatti non attestabili da soggetti pubblici italiani, debba produrre certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero (nella specie il Giudice ha ritenuto illegittimo e discriminatorio il diniego opposto alla domanda di assegno sociale da parte dell’INPS, che aveva ritenuto  insufficiente l’autocertificazione sulla mancanza di redditi e patrimoni nel paese di origine).

Parità di trattamento nei rapporti con la PA – art. 2, comma 5, TU immigrazione – sussistenza – limitazioni al diritto dello straniero di fruire dell’autocertificazione – art.3, comma 2, DPR 445/2000 – illegittimità – applicazione – discriminazione – sussistenza – fattispecie.

Tribunale di Brescia, sez. lavoro, est. Mossi, 4.2.2016, XXX (avv. Guariso e Neri) c. INPS (avv. Caliò)