Tribunale di Foggia, sentenza 28 gennaio 2022

La condotta del Comune di Manfredonia, consistente nell’aver negato a una titolare di permesso unico lavoro l’assegno di maternità di base ex art. 74 d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151 per mancanza del requisito della titolarità di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo costituisce discriminazione in quanto l’art. 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva n. 2011/98/UE, sulla parità di trattamento tra cittadini di Paesi terzi e cittadini degli Stati membri è direttamente applicabile nell’ordinamento italiano.

assegno di maternità di base – art. 74 d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151 – Comune di Manfredonia – titolare del permesso di soggiorno unico lavoro – discriminazione – sussiste – applicazione diretta dell’art. l’art. 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva n. 2011/98/UE

Tribunale di Foggia, sentenza del 28 gennaio 2022, est. Renzetti, xxx (avv. Merotta) c. Comune di Manfredonia e INPS