Tribunale di Lecce, ordinanza 4 luglio 2019

Sussistono il fumus boni iuris e il periculum in mora ai fini dell’accertamento del diritto del richiedente asilo all’iscrizione anagrafica poiché, quanto al fumus, l’art. 4 co. 1 bis d.lgs. 142/2015 così come modificato dal d.l. 113/218 si inserisce nel quadro normativo abrogando la modalità semplificata di iscrizione anagrafica per i richiedenti asilo ex art. 5 bis d.lgs. 142 e chiarendo che il permesso di soggiorno per richiesta asilo costituisce documento di riconoscimento ma non costituisce di per sé “titolo” per l’iscrizione automatica; quanto al periculum  sussiste il rischio di subire un pregiudizio grave ed irreparabile poiché vi è fondato motivo di temere che la mancata iscrizione anagrafica impedirebbe all’istante di esercitare diritti di rilievo costituzionale.

iscrizione anagrafica – fumus boni iuris -sussiste – art. 4 co. 1 bis d.lgs. 142/2015 – abroga – iscrizione automatica ex art. 5 bis d.lgs 142/2015- periculum in mora – sussiste – diritti di rilievo costituzionale – esercizio impedito

Tribunale di Lecce, ordinanza del 4 luglio 2019, est. Barbetta, xxx (avv. Leuzzi) c. Comune di Lecce