Tribunale di Milano, ordinanza 24 novembre 2020

Il requisito di residenza biennale previsto dalla Delibera della Giunta Regionale della Lombardia 18.2.2020 n. XI/2862 per l’accesso alla misura B1  “Programma Operativo regionale in favore delle persone con gravissima disabilità e in condizione di non autosufficienza e grave disabilità di cui al Fondo per le non autosufficienze triennio 2019-2021” costituisce  discriminazione per motivi di disabilità ed etnia in quanto non risulta alcuna ragionevole correlazione tra il soddisfacimento del bisogno alla vita indipendente del disabile e la protrazione della residenza per oltre due anni nel territorio della Regione Lombardia. Conseguentemente la Regione è tenuta a a modificare la citata delibera prevedendo l’abolizione del suddetto requisito nonché a riaprire i termini per la presentazione delle domande, per un periodo di almeno tre mesi, nonché a pubblicare la ordinanza sulla home page del sito istituzionale.

DGR Lombardia 18.2.2020 n. XI/2862 – fondo non autosufficienze per persone con gravissima disabilità – requisito di 2 anni di residenza – assenza di ragionevole correlazione tra il requisito e il bisogno – discriminazione – sussiste – riapertura dei termini per la presentazione delle domande di almeno 3 mesi – pubblicazione della ordinanza sulla home page del sito istituzionale

Tribunale di Milano, ordinanza del 24 novembre 2020, est. Palmisani, LEDHA, ANFASS e ASGI (avv.ti Guariso, Neri e Rizzi) c. Regione Lombardia (avv. Tamborino)