Tribunale di Modena, ordinanza del 17 settembre 2019

Costituisce discriminazione la condotta dell’INPS consistita nell’aver negato l’accesso all’assegno di natalità (c.d. bonus bebè) a una cittadina extra UE titolare di permesso unico lavoro in quanto l’art. 1, comma 125, L. 190/2014, nella parte in cui riconosce il bonus bebè ai soli cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo contrasta con quanto disposto all’art. 12 della direttiva 2011/98 che riconosce ai titolari di permesso unico lavoro la parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro di soggiorno in materia di sicurezza sociale nella quale rientra il beneficio in questione riconducibile alle prestazioni familiari di cui all’art. 3, comma 1, lett. j) del regolamento 883/2004.

bonus bebè – art. 1, comma 125, L. 190/2014 – titolari di permesso UE per soggiornanti di lungo periodo – esclusione titolari di permesso unico lavoro – art. 12 direttiva 2011/98 – principio di parità di trattamento – sicurezza sociale – discriminazione – sussiste

Tribunale di Modena, ordinanza del 17 settembre 2019, est. Conte,xxx (avv. Vandelli) c. INPS