Tribunale di Monza, ordinanza 1 agosto 2018

L’art. 1, comma 125, L. 190/2014, nella parte in cui riconosce il bonus bebè ai soli cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno UE per i soggiornanti di lungo periodo contrasta con quanto disposto all’art. 12 della direttiva 2011/98 che riconosce ai titolari di permesso unico lavoro la parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro di soggiorno in materia di sicurezza sociale di cui al regolamento 883/2004. Detta condotta discriminatoria deve essere pertanto eliminata attribuendo la prestazione ai soggetti legittimati e dandone adeguata pubblicità sul sito istituzionale nonché adeguando i moduli on line di richiesta della prestazione.

bonus bebè – art. 1, comma 125, L. 190/2014 – titolari di permesso UE per soggiornanti di lungo periodo – esclusione titolari di permesso unico lavoro – art. 12 direttiva 2011/98 – principio di parità di trattamento – sicurezza sociale – discriminazione – sussiste – pubblicità sito istituzionale – modifica modulo prestazione

Tribunale di Monza, 01.08.18, est. Stefanizzi, XXX (avv.ti Guariso e Balestro) c. INPS (avv. Tommaselli)