Tribunale di Monza, sezione lavoro, ordinanza del 28 ottobre 2014

Costituisce discriminazione il comportamento del Ministero Economia e Finanze consistente nell’avvio delle procedure di recupero dell’importo pagato a una cittadina sudamerciana a titolo di “bonus bebè” ai sensi del comma 334, art.1 L. 226/05 che prevede il requisito della cittadinanza italiana o comunitaria; ciò sia perché la successiva L. 296/06, art. 1, commi 1287-1289 –  che ha disposto  una sanatoria relativamente alle prestazioni pagate alle madri prive del predetto requisito  –  trova applicazione anche alle riscossioni effettuate  dopo il 1.1.2006;  sia perché detto requisito è in contrasto con gli artt. 14 CEDU e 21 Carta di Nizza e in generale del principio di parità di trattamento e non trova giustificazione nella asserita finalità di incentivare la natalità dei cittadini italiani.

Prestazione sociale – bonus bebè – art.1 commi 334 L.226/2005– requisito della cittadinanza italiana o comunitaria – erogazione a cittadina sudamericana – richiesta di restituzione da parte del Ministero Economia e Finanza – illegittimità – discriminazione – sussiste

Tribunale_di_Monza__sez_lavoro__est_Rotolo__Gonzales_Jaramillo_(avvti_Guariso_e_Ingrascì)_c_Ministero_dell’economia_e_delle_finanze_(Avvocatura_dello_Stato)

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