Nonostante il rinvio dalla Corte Costituzionale alla CGUE è possibile un giudizio di incompatibilità della previsione di cui all’art. 1 comma 125 l. 190/2014 (che richiede requisiti restrittivi in base alla nazionalità per accedere all’assegno di natalità) con l’art. 12 par. 1 lett. e) della direttiva 98/2011/UE e dunque una sua disapplicazione in quanto i principi del giusto processo impongono una ragionevole celerità nella decisione, specie quando siano in gioco diritti fondamentali dell’individuo e della famiglia, nel momento peculiare della prima infanzia dei figli.
assegno natalità – art. 1 comma 125 l. 190/2014 -doppia pregiudizialità – disapplicazione -possibile incompatibilità con la direttiva 98/2011/UE- giusto processo – celerità della decisione – diritti fondamentali dell’individuo e della famiglia