Tribunale di Padova, ordinanza 2 aprile 2024

Non essendo possibile una interpretazione costituzionalmente conforme dell’art. 1 lett. A) n. 1 del DL n. 79/2021 conv. in L. 112/21 in materia di assegno temporaneo, tale da estenderne l’applicazione ai titolari di permessi di soggiorno che, pur autorizzando l’attività lavorativa, sono rilasciati per fini diversi, deve ritenersi rilevante e non manifestamente infondata, ai sensi degli artt. 3 e 31 Cost., la questione di costituzionalità della predetta norma nella parte in cui esclude dal diritto alla prestazione i titolari di permesso di soggiorno per richiesta di asilo, trattandosi di persone che si trovano in uno stato di bisogno pressante e qualificato che la prestazione in esame si prefigge di fronteggiare e non essendo rilevante la valutazione del contributo che il soggetto ha fornito al progresso della comunità.

Assegno temporaneo per figli minori – Art. 1 DL 79/2021 – esclusione dei titolari di permesso per richiesta asilo – artt. 3 e 31 Cost – rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità

Tribunale di Padova, ordinanza 02.04.2024, est. Perrone, xxx (avv. Spata) c. INPS (avv. Melograni)