Tribunale di Padova, sentenza 12 febbraio 2019

L’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 74 del D.lgs. n. 151 del 2001 (recante disposizioni in materia di “assegno di maternità di base”) impone che venga privilegiata l’opzione maggiormente tutelante lo stato di maternità e di conseguenza che, per l’erogazione della prestazione in questione, debba ritenersi sufficiente la sussistenza del requisito della residenza nel territorio dello Stato al momento della presentazione dell’istanza amministrativa e non al momento del parto.

Assegno maternità di base – art. 74 d.lgs. 151/2001 – requisito della residenza della madre  in Italia – insussistenza al momento della nascita – irrilevanza – sussistenza al momento della domanda – sufficienza

Tribunale di Padova, sentenza del 12 febbraio 2019, est. Perrone, xxx (avv. Berti) c. INPS (avv. Melograni) e Comune di Padova (avv. Mizzoni e Bernardi)