Tribunale di Prato, ordinanza 28 maggio 2019

Quanto al diritto del richiedente asilo all’iscrizione anagrafica sussiste il fumus boni iuris in quanto  l’art. 4 co. 1 bis del d.lgs 142/2015 si limita ad abrogare la disciplina dell’iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo introdotta dalla l. 46/2017  e non ha espressamente derogato l’art. 6 co. 7 del T.U. immigrazione;  sussiste il periculum in mora poiché la mancata iscrizione ai registri anagrafici impedisce l’esercizio dei doveri di rilievo costituzionale ad essa connessi, tra cui ad esempio quello al lavoro (a cui si connette il pregiudizio derivato dall’impossibilità di aprire un conto corrente bancario su cui far transitare la propria retribuzione) e ciò costituisce un pregiudizio irreparabile, che non può trovare adeguata tutela nella successiva forma dell’equivalente monetario all’esito della causa di merito.

iscrizione anagrafica – fumus boni iuris – sussiste – art. 4 co. 1 bis d.lgs 142/2015 – abroga – disciplina introdotta con l. 46/2017 – periculum in mora -sussiste- impedimento esercizio dei doveri di rilievo costituzionale – lavoro – apertura conto corrente bancario – pregiudizio irreparabile – equivalente monetario – no adeguata tutela

Tribunale di Prato, ordinanza del 28 maggio 2019, est. Bruno, xxx c. Comune di Prato