Tribunale di Ravenna, sentenza 10 marzo 2017

Sussiste discriminazione tra cittadini extra UE lungo soggiornanti e cittadini italiani per quanto riguarda l’accesso all’Assegno Nucleo Familiare (ANF) previsto all’art. 2 della L. 153/98, allorché la direttiva 2003/109/CE contiene un precetto chiaro, preciso e incondizionato escludendo esplicitamente l’introduzione di ulteriori requisiti riservati al soggiornante di lungo periodo e non anche al cittadino italiano.

Assegno Nucleo Familiare (ANF) – art. 2 L. 153/98 – soggiornanti UE lungo periodo – discriminazione – sussiste – direttiva 2002/109/CE – chiara, precisa, incondizionata – no ulteriori requisiti

Tribunale di Ravenna, sentenza del 10 marzo 2017, est. Bernardi, xxx (avv. Baiocchi) c. INPS (avv.Montanari)