Tribunale di Roma, sentenza 13 giugno 2018

Ai fini del riconoscimento dell’esenzione dal ticket sanitario E02 rileva soltanto lo stato di non occupazione del richiedente e non la circostanza che l’interessato abbia in precedenza svolto attività lavorativa non sussistendo, ai sensi dell’art. 19 D.lgs 150/2015, la precedente distinzione tra disoccupato, inteso quale soggetto che in precedenza svolgeva attività lavorativa, e inoccupato, inteso quale soggetto che non ha mai svolto attività lavorativa.

Esenzione ticket sanitario E02 – stato di non occupazione – rilevanza – art. 19 D.lgs 150/2015 – distinzione disoccupato e inoccupato – insussistenza

Tribunale di Roma, 13.06.2018, est. Pangia, XXX (avv.to Fachile) c. Azienda Sanitaria Locale di Roma (avv.ti Di Gregorio e Molfo)