Tribunale di Roma, sezione II civile, Ordinanza del 8 agosto 2012

Costituisce discriminazione la decisione di un’amministrazione comunale di  trasferire le  persone residenti i  campi nomadi, in un villaggio attrezzato; infatti quest’ultimo – in quanto collocato in un’area periferica della città, senza adeguati servizi  e in quanto organizzato con regolamenti   imitativi della libertà personale e della vita privata e familiare degli stessi abitanti – impone condizioni di vita più svantaggiose che finiscono per gravare in via quasi esclusiva su persone appartenenti alle etnie Rom  e Sinti, che costituiscono la quasi totalità degli abitanti dei campi nomadi di provenienza.  Al fine di impedire la discriminazione il Giudice può ordinare la sospensione del trasferimento.

Discriminazione etnica – trasferimento in un villaggio attrezzato dei residenti in campi nomadi  – condizione di svantaggio derivante dalla collocazione del villaggio, dalla assenza di servizi e dalla regolamentazione degli accessi – sussistenza della discriminazione  – conseguenze – sospensione del trasferimento

Tribunale di Roma, sez. II civile, 882012, est. Bifano, ASGI, Associazione 21 luglio (avv. Fachile) c. Roma Capitale (avv. Patriarca)